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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 giugno 2020

 

 

OGGETTO: Infortunio per Covid-19 non comporta la responsabilità automatica del datore di

                    lavoro.

 

 

Spettabile Azienda,

l’annuncio che linfezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro è considerata “infortunio sul lavoro” ha suscitato molto allarme tra le imprese, in particolare per le conseguenti responsabilità penali e civili a carico dei datori di lavoro.

Con la circolare 20.05.2020, n. 22 lINAIL ha fornito i dovuti chiarimenti sulla questione, precisando che non vanno confusi “i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail […], con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

 

Questo significa che va tenuto distinto laspetto della tutela del lavoratore - e il connesso diritto alla prestazione assicurativa a carico dellINAIL - da quello della responsabilità del datore di lavoro. Infatti, ai fini della responsabilità in capo a questultimo, sono congiuntamente necessari due fattori:

1) la sussistenza di un nesso di causalità tra lattività lavorativa e il contagio, ossia il rigoroso accertamento dei fatti e delle circostanze dalle quelli è possibile desumere (fondatamente) che il contagio è avvenuto in occasione di attività lavorativa;

2) limputabilità almeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

 

Pertanto la responsabilità penale del datore di lavoro non può essere automatica conseguenza del riconoscimento da parte dellINAIL del diritto alle prestazioni, considerati sia il principio di presunzione di innocenza, sia lonere della prova a carico del P.M., e altrettanto può affermarsi per quanto riguarda la responsabilità civile, tenuto conto della necessità di accertare la colpa del datore nella determinazione dellevento.

Il documento cita un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle disposizioni di cui allart. 2087 C.C., che non configurano “un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costituivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”, da tali disposizioni non può desumersi “un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a ‘rischio zero'”. Al semplice verificarsi dellevento danno, non consegue lautomatica presunzione di “inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto” (Cass. n. 3282/2020).

 

Alla luce di tale orientamento, lINAIL conclude che il datore di lavoro è responsabile solo in caso di violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nello specifico dellemergenza sanitaria da Covid-19 sono rinvenibili “nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”. Si sottolinea lindipendenza “logico-giuridica” del piano assicurativo da quello giudiziario, perché se la corretta osservanza delle misure di contenimento è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è possibile pretendere ambienti di lavoro a “rischio zero”.

 

Altro aspetto trattato nella circolare in argomento riguarda gli oneri degli eventi infortunistici da contagio: lart. 42, c. 2 del D.L. 17.03.2020, n. 18, stabilisce che tali oneri restano a carico della gestione assicurativa nel suo insieme e “non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”, vale a dire che non comportano maggiori costi per le imprese.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

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